Sostenibilità e tutela dell’ambiente per le future generazioni – Il Sole 24 ORE
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È passata senza particolare attenzione la riforma (Legge n. 1/2022) che inserisce in Costituzione, tra i principi fondamentali, la tutela dell’ambiente anche per le future generazioni, accanto alla tutela del paesaggio (all’art. 9). Si prevede, inoltre all’art. 41, che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che possa essere indirizzata e coordinata anche “a fini ambientali”.
La portata innovativa della riforma è dirompente, come emerge dalla recente ricerca di Italiadecide.
Nella Costituzione non vi era un riferimento all’ambiente nella parte dei principi generali, e la tutela dell’ambiente era riconosciuta, dalla giurisprudenza costituzionale attraverso il richiamo al concetto di paesaggio e all’art. 32 Cost., con accezione che comprendeva anche diritto ad un’ambiente salubre. Si trattava dunque di una concezione antropocentrica di ambiente. La novità è dunque nella previsione della tutela dell’ambiente in relazione alle future generazioni e nella previsione del concetto di “ambiente” a fianco a quello di “paesaggio”, distinto dallo stesso e come “elemento autonomo”, abbandonando il binomio “ambiente-bellezza” e passando al concetto di ambiente come habitat, ecosistema, in cui l’uomo non è al centro ma parte del tutto. Altro elemento di grande novità è che la libertà di impresa, nel suo esercizio, deve tener conto dell’interesse ambientale e può essere addirittura indirizzata a fini ambientali.
Questa riforma segue la crisi pandemica e nasce dalla forte spinta europea del Next Generation EU: l’interesse ambientale diviene “regola di prevalenza” nel bilanciamento con altri interessi in considerazione della presa di coscienza della necessità di attuare, nel più breve tempo possibile, una transizione verso un’economia maggiormente orientata alla sostenibilità ambientale (uno dei tre assi strategici del PNRR).
La riforma costituzionale dunque si inserisce nell’alveo delle normative europee, ma anche internazionali, dirette all’incentivazione di politiche di sostenibilità nello svolgimento dell’attività d’impresa. Nell’ultimo decennio si è affermata la necessità di prevedere strumenti di tutela ambientale di tipo economico nel perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile. Difatti, in quest’ottica negli ultimi anni, si è assistito alla diffusione altresì del concetto di Corporate Social Responsibility (CSR) che può perfettamente rientrare nella nuova formulazione dell’art. 41 Cost. E su questa linea si pone anche l’esponenziale evoluzione delle tematiche ESG. Il fenomeno ESG sta riuscendo a trasformare l’impegno etico e morale di un’azienda verso tali tematiche in un asset in grado di incidere direttamente sui risultati di business dell’azienda stessa. In concreto dunque:
March 8, 2024 at 12:26PM