ESG: consultazione pubblica per recepire la direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità – Altalex
https://ift.tt/u0zZaAr
Il MEF ha avviato, fino al 18 marzo prossimo una consultazione pubblica sul decreto delegato che dovrà essere adottato dal Governo per recepire la direttiva sulla corporate social responsibility nel nostro ordinamento.
What’s new?
Il 19 febbraio scorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica relativa al decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (rispettivamente, la “CSRD” e la “Consultazione”).
La Consultazione ha come obiettivo quello di ricevere feedback dai principali stakeholders in attesa che sia completato l’iter per la promulgazione della Legge di Delegazione Europea 2022-2023, attualmente in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e all’interno della quale è inserita la specifica delega per il recepimento della CSRD da esercitare entro il 6 luglio 2024.
Di seguito vengono illustrati alcuni dei principali contenuti della Consultazione anche nell’ottica di gettare luce su alcuni punti ancora aperti che saranno auspicabilmente risolti anche tenendo in considerazione i risultati della stessa.
Il recepimento in Italia della CSRD: l’ambito di applicazione e la valutazione sulle soglie dimensionali delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità
Come specificato all’interno della Consultazione, la CSRD ha lo scopo, inter alia, di ampliare il novero delle imprese attualmente tenute alla redazione della “dichiarazione non finanziaria” ai sensi della Direttiva 2014/95/UE. In tal senso, la CSRD prevede che gli obblighi sulla rendicontazione di sostenibilità si applichino, progressivamente, a decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il:
(i) 1° gennaio 2024, alle grandi imprese e alle imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti e che siano enti di interesse pubblico (già tenute alla redazione della “dichiarazione non finanziaria”); (ii) 1° gennaio 2025, a tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto (i); (iii) 1° gennaio 2026, alle piccole e medie imprese con strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, enti creditizi di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive; (iv) 1° gennaio 2028, alle imprese di Paesi terzi. |
Si segnala inoltre che nella Consultazione, con riferimento ai limiti dimensionali indicati nelle definizioni di micro-imprese, piccole e medie imprese, imprese di grandi dimensioni e gruppi di grandi dimensioni, non si tiene conto delle modifiche operate dalla Direttiva delegata 2023/2775/UE, mediante le quali detti limiti sono stati innalzati di circa il 25%. Non hanno subito modifiche, invece, i requisiti relativi al numero medio dei dipendenti occupati nelle suddette imprese durante l’esercizio di riferimento.
La rendicontazione di sostenibilità come parte integrante della relazione sulla gestione
Come previsto dalla CSRD e recepito nella Consultazione, la rendicontazione di sostenibilità diverrà una componente della relazione sulla gestione degli amministratori, dovendo dunque seguire le tempistiche previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e la pubblicazione dei documenti finanziari delle società interessate, con la relativa ripartizione di competenze tra organo amministrativo e di controllo.
A tal proposito, la Consultazione modifica l’art. 154-bis, co. 5, del d. lgs. 58/1998 (“TUF”), rendendo la rendicontazione di sostenibilità parte integrante dei compiti di attestazione del dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili per le società con azioni quotate su mercati regolamentati. Detta rendicontazione deve inoltre essere predisposta secondo standard comuni definiti a livello europeo (ESRS) elaborati dall’EFRAG e adottati dalla Commissione con specifico atto delegato.
L’attestazione della rendicontazione di sostenibilità
La CSRD prevede che la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere sottoposta ad assurance, ossia ad attestazione da parte di un revisore legale o impresa di revisione contabile all’esito di un processo finalizzato ad acquisire un livello cd. di sicurezza limitato e, successivamente all’adozione dei principi di attestazione da parte della Commissione Europea, un livello cd. di sicurezza ragionevole.
Secondo quanto previsto dalla CSRD, la Commissione Europea adotterà entro il 1° ottobre 2026 i principi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità per il livello di sicurezzalimitato ed entro il 1° ottobre 2028 quelli per il livello di sicurezza ragionevole. In attesa dell’emanazione di detti principi, la Consultazione prevede che i revisori utilizzino i criteri elaborati a livello nazionale con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali e adottati dal MEF, sentita la Consob. Tuttavia, fino all’adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario e urgente, la Consob potrà indicare con proprio regolamento i principi di attestazione da utilizzare e disciplinare le modalità di svolgimento dell’incarico.
Con riferimento al soggetto incaricato della revisione della rendicontazione di sostenibilità, invece, è previsto che dovrà essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali di cui al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni dello stesso.
La proposta di decreto posta in consultazione estende anche ai revisori della rendicontazione di sostenibilità la disciplina, prevista dall’art. 20 del d. lgs. 39/2010, in materia di responsabilità dei revisori. Nello specifico, a questi verrebbe esteso il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A tal proposito si sottolinea che la Consultazione al momento non prevede l’esercizio dell’opzione che consentirebbe anche ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di fornire il relativo servizio di attestazione sulle rendicontazioni di sostenibilità. Tuttavia, è previsto un impegno da parte di Consob e del MEF di realizzare uno studio, entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto di recepimento della CSRD, che tenga conto delle esperienze dei paesi esteri che avranno deciso di esercitare l’opzione e che sia volto a verificare, inter alia, la capacità del mercato di assorbire l’aumento dei soggetti obbligati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli oneri e i benefici da ciò derivanti.
Da ultimo, al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di attestazione di conformità per le società rientranti nel primo periodo di applicazione (bilancio dell’esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2024), nella Consultazione è previsto che, per tali società, gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, conferiti a norma del d. lgs. n. 254/2016, mantengano la loro validità fino alla scadenza precedentemente concordata, ferma restando la facoltà della società di risolvere anticipatamente l’incarico.
Le esenzioni in tema di disclosure
In tema di esenzioni, nella Consultazione sono presenti due interessanti esenzioni relative alla disclosure di determinate informazioni da ricomprendere nella rendicontazione sostenibilità.
Nello specifico, sia nella rendicontazione individuale di sostenibilità che in quella consolidata:
– le informazioni richieste sulle attività dell’impresa e sulla catena del valore potranno essere omesse dall’impresa madre, per i primi tre esercizi finanziari soggetti a rendicontazione, includendo nella relazione di sostenibilità una spiegazione dettagliata delle ragioni delle eventuali omissioni (tale chiarimento dovrebbe riguardare gli sforzi compiuti dall’impresa per acquisire tutte le informazioni necessarie, indicare le cause per cui esse non sono disponibili e presentare i piani per ottenerle in futuro); – le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione potranno essere omesse dalla propria rendicontazione di sostenibilità in casi eccezionali e qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo (l’impresa fa menzione di detta omissione nella rendicontazione di sostenibilità, fermo restando che tale omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività). |
La vigilanza e le sanzioni
La vigilanza della Consob, così come previsto dalla Consultazione, risulta limitata alle sole società quotate, sulle quali detta autorità già esercita vigilanza in relazione all’informativa finanziaria e societaria in genere. Per le società non quotate ma rientranti nell’ambito di applicazione della CSRD non sarebbe, invece, prevista alcuna vigilanza ulteriore rispetto alla disciplina codicistica con riferimento a documentazione e comunicazioni finanziarie e relativi rimedi civilistici.
A tal proposito, infatti, la Consultazione prevede che la dichiarazione sulla sostenibilità venga inclusa in un’apposita sezione della relazione sulla gestione come parte della relazione finanziaria annuale su cui la Consob già esercita le proprie prerogative di vigilanza, anche sanzionatoria, in relazione ai soli emittenti quotati.
In materia di sanzioni, invece, l’approccio tenuto dalla Consultazione sarebbe quello di mantenere la medesima cornice sanzionatoria prevista per le dichiarazioni di tipo periodico finanziario (in particolare, dall’articolo 193TUF, che prevede apposite sanzioni per la violazione, tra gli altri, dell’art. 154-ter del TUF), anche per le dichiarazioni relative alla rendicontazione di sostenibilità. Tale approccio risulterebbe per il MEF già rispondente ai principi di legalità e parità di trattamento presidiati, inter alia, dall’art. 194 del TUF e fermi restando i principi generali di responsabilità per le violazioni di natura penale.
Tuttavia, il MEF avanza anche la possibilità di introdurre specifiche fattispecie sanzionatorie con ambito soggettivo e oggettivo strettamente limitato alle violazioni aventi ad oggetto le informazioni di sostenibilità. Questa alternativa permetterebbe, infatti, di tenere conto dei profili innovativi della materia, della natura peculiare delle informazioni di sostenibilità nonché degli oneri connessi all’adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza in particolare per le piccole e medie imprese.
I prossimi passi
La Consultazione si concluderà il 18 marzo prossimo e i commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito del Dipartimento del Tesoro corredati dell’indicazione dei riferimenti del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.
Copyright © – Riproduzione riservata
March 12, 2024 at 03:26PM