La classificazione Sfdr non è una label – ET.Group powered by ETicaNews – ETicaNews
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La consultazione sulla revisione del Sfdr ha evidenziato che per gli operatori di mercato sarebbe utile avere un sistema di categorizzazione dei prodotti regolamentato a livello UE. Questo aspetto allontanerebbe anche il rischio di greenwashing e l’utilizzo, improprio, dell’attuale classificazione Sfdr come label Esg
La maggior parte degli operatori del mercato ritiene necessario introdurre categorie di prodotti specifiche legate alla sostenibilità, soprattutto per facilitare la comprensione delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità da parte degli investitori. L’utilizzo improprio che alcuni soggetti stanno facendo dell’attuale classificazione Sfdr come label Esg aumenta il rischio di greenwashing e pertanto gli operatori richiedono l’introduzione di un sistema di classificazione che preveda per ciascun prodotto il rispetto di criteri minimi per rientrare nelle diverse categorie di prodotti.
Come anticipato in precedenti articoli, i risultati della consultazione target rivolta agli operatori dei mercati finanziari non sono stati molto accondiscendenti con l’attuale struttura del Regolamento Sfdr (v. articolo Questa Sfdr non s’ha da fare).
Nella sezione 4 della consultazione target si chiede il parere delle parti interessate in merito alla possibile istituzione di un sistema di categorizzazione dei prodotti a livello europeo, basato su criteri precisi, e sulle modalità di funzionamento di tali categorie. Tutto ciò anche in risposta al fatto che, con l’Sfdr, la classificazione in articoli 8 e 9 è stata utilizzata come label nonostante i concetti e le definizioni esistenti nel regolamento non siano stati concepiti per questo scopo, con la conseguenza che l’attuale uso del Regolamento come schema di etichettatura può portare a rischi di greenwashing.
Nella consultazione la Commissione propone due approcci per la classificazione dei prodotti: il primo prevede la distinzione delle categorie in modo diverso rispetto ai concetti esistenti utilizzati negli articoli 8 e 9, ad esempio concentrandosi sul tipo di strategia di investimento del prodotto; il secondo invece contempla la trasformazione degli articoli 8 e 9 in categorie formali di prodotti.
Maggiori dettagli sui due approcci e sull’analisi delle risposte alla consultazione sulla revisione Sfdr, sono contenuti nell’ampio approfondimento dedicato all’interno del N.11 di ESG Business Review. Prenota la tua copia.
SERVE UN SISTEMA DI CATEGORIZZAZIONE
Tra i soggetti che hanno risposto al quesito 4.1.1, la maggioranza ritiene che le categorie di prodotti di sostenibilità regolamentate a livello Ue (non nell’attuale formula articolo 8 e articolo 9) faciliterebbero la comprensione delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità dei prodotti da parte degli investitori retail (80% ha dato voto 4 o 5) e professionali (72% ha dato voto 4 o 5).
Inoltre, il 64% è convinto che tali categorie siano necessarie per contrastare il greenwashing, per evitare di frammentare l’unione dei mercati dei capitali (63%) e per avere sistemi di distribuzione efficienti in grado di soddisfare in modo efficiente le preferenze di sostenibilità degli investitori (69%).
Infine, in merito all’ipotesi di non prevedere categorie di prodotti, la maggior parte (il 72%) è in disaccordo.
NOME DEI PRODOTTI E COMUNICAZIONI DI MARKETING
Gli operatori di mercato forniscono sempre più informazioni sulla sostenibilità ai propri clienti, sia nel contesto della Sfdr sia volontariamente nelle comunicazioni di marketing e nelle denominazioni dei prodotti.
L’Sfdr affronta la questione delle comunicazioni di marketing all’articolo 13, vietando le contraddizioni tra tali comunicazioni e le informazioni previste dal regolamento. L’articolo 13 prevede inoltre che le autorità di vigilanza europee possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili.
In merito invece ai termini utilizzati nel nome dei fondi, si è pronunciata Esma a fine 2023 (ancora prima della chiusura della consultazione) prevedendo soglie e lista di esclusioni appropriate a seconda della terminologia adottata.
Tornando ai risultati della consultazione, il quesito 4.4.3 si sofferma sull’introduzione di regole di denominazione e di comunicazione di marketing. La Commissione chiede agli operatori se secondo loro queste ultime sarebbero sufficienti per evitare comunicazioni fuorvianti da parte di prodotti che non rientrano in una categoria di sostenibilità del prodotto. Ebbene, il 39% concorda con tale affermazione (hanno risposto 4 o 5), ma una percentuale simile (38%) si è mantenuta neutra (ha dato voto 3).
Domanda 4.4.3: Le regole di denominazione e di comunicazione di marketing sarebbero sufficienti per evitare comunicazioni fuorvianti da parte di prodotti che non rientrano in una categoria di sostenibilità del prodotto? (risultati elaborati su 268 risposte ricevute)
I valori percentuali riportati fanno riferimento al numero effettivo di risposte pervenute (sono pertanto stati esclusi dal conteggio i rispondenti che non hanno dato alcuna indicazione in merito al singolo quesito).
Noemi Primini
commissione europeaconsultazionenamingnormativaSfdr
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March 12, 2024 at 10:09AM