Case green: cosa prevede la direttiva UE – Podcast – Altalex

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Il 12 marzo in seduta plenaria a Strasburgo, il Parlamento EU ha approvato la direttiva sulle case green: dal 2030 le case di nuova costruzione saranno ad emissioni zero, ed entro il 2050 lo dovrà essere l’intero parco immobiliare. Per gli edifici residenziali, prevista entro il 2030 la riduzione del 16% dell’energia primaria media utilizzata, e di almeno il 20-22 % entro il 2035.

Con 370 voti favorevoli e 199 voti contrari e 46 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato il testo definitivo della direttiva sulle Case Green che passa ora all’approvazione formale del Consiglio dell’Unione. Obiettivo stabilito è quello di avere nell’Unione un parco immobiliare ad emissioni zero entro il 2050. Ogni Stato membro elaborerà il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, sia pubblici che privati, basato sulla rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, epoche di costruzione, differenti zone climatiche, e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica, e di una tabella di marcia con obiettivi stabiliti per lil 2030, il 2040 ed il 2050 con indicatori di progresso misurabili. La prima proposta di piano di ristrutturazione dovrà essere consegnata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Si potrà distinguere tra edifici già esistenti e di nuova costruzione e tra diverse tipologie edilizie. I requisiti minimi fissati dagli Stati dovranno tenere conto della qualità ottimale degli ambienti interni, dell’uso dell’edificio e dell’epoca di costruzione.

Dal 2028 gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici e dal 2030 tutti gli edifici di nuova costruzione saranno ad emissioni zero. Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. I requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati. Nel calcolo delle emissioni gli Stati potranno tenere conto del potenziale impatto sul riscaldamento globale del corso del ciclo di vita di un edificio, inclusi la produzione o lo smaltimento die prodotti da costruzione utilizzati per realizzarlo.  La ristrutturazione di elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio dovranno soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica, e la ristrutturazione dovrà tenere conto della qualità degli ambienti interni, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della sicurezza antincendio, dei rischi connessi all’attività sismica, dell’eliminazione di sostanze pericolose come l’amianto e dell’accessibilità ai disabili.

Per gli immobili non residenziali la direttiva fissa due soglie: soglia 16 e soglia 26. Gli stati membri dovranno ristrutturare il 16% del patrimonio immobiliare non residenziale con le peggiori prestazioni entro il 2030 ed il 26% entro il 2033. Potranno essere stabiliti criteri specifici per le esenzioni, purché siano chiari, precisi e rigorosi, assicurando piena parità di trattamento, e consentendo una valutazione ex ante della quota potenziale di edifici interessati dall’esenzione.

Entro il 2030, il consumo medio dell’intero parco immobiliare residenziale dovrà diminuire di almeno il 16% rispetto al 2020 e del 20-22% entro il 2035 e così gradualmente fino alla trasformazione del parco immobiliare residenziale in parco ad emissioni zero entro il 2050. Almeno il 55% del calo del consumo medio di energia primaria dovrà essere conseguito con la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Per sostenere l’obiettivo gli Stati metteranno in campo norme minime di prestazione energetica, misure di assistenza tecnica e misure di sostegno finanziario e regimi di finanziamento integrati che forniscano incentivi per ristrutturazioni profonde. Gli Stati potranno decidere di non applicare le norme minime di prestazione energetica agli edifici storici, a quelli protetti per l’appartenenza a determinate aree, o per il loro valore architettonico o se la ristrutturazione non sia tecnicamente o economicamente fattibile; potranno fare eccezione agli standard fissati anche gli edifici delle forze armate o destinati alla difesa nazionale, i luoghi di culto, i  fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine e gli edifici agricoli non residenziali, gli edifici residenziali usati per meno di 4 mesi l’anno o per un periodo limitato dell’anno, i fabbricati indipendenti con superficie utile coperta inferiore a 50 mq.

Nel definire le sanzioni per chi non si adegua, gli Stati dovranno tenere conto della situazione finanziaria, dell’accesso a un sostegno finanziario adeguato per i proprietari degli immobili soprattutto con riguardo alle famiglie vulnerabili.

Sarà obbligatoria l’installazione del fotovoltaico su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con scadenze stabilite in base alla dimensione degli edifici e su tutti i nuovi edifici residenziali e sui nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici entro il 31 dicembre 2029.

Inoltre, dovranno essere predisposte misure vincolanti per eliminare i sistemi di riscaldamento con combustibili fossili entro il 2040. A partire dal 2025 sarà vietata la concessione di sovvenzioni alle caldaie autonome a combustibili fossili, mentre saranno possibili ancora incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento che usano una quantità significativa di energia rinnovabile, come la combinazione di caldaia ed impianto solare termico o una pompa di calore.

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March 21, 2024 at 08:21AM

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