Regolamentazione dei Novel Food tra sicurezza alimentare, innovazione e sostenibilità – Diritto.it – Il portale giuridico online per i professionisti

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Approfondimento sulla regolamentazione dei c.d. Novel Food.

1. Premessa

Il modello alimentare globale va al più presto riequilibrato, individuando nuovi alimenti che possano integrare la dieta umana e rappresentare un valido strumento per contrastare la fame. La FAO ha indicato tra le fonti rinnovabili di cibo, gli insect based food, evidenziandone il valore come fonte alimentare alternativa, sostenibile per l’ambiente. Gli insetti, infatti, hanno bisogno di poco spazio e basso utilizzo di suolo per il loro allevamento, consumano poca risorsa idrica, emettono meno gas serra e meno ammoniaca rispetto al bestiame convenzionale. Gli insetti approvati dalla Commissione Europea per il consumo umano sono: il Tenebrio molitor, larva congelata, essiccata, o in polvere ex Reg. di esecuzione (UE) 2022/169 [1]; la Locusta migratoria congelata, essiccata o in polvere ex Reg. di esecuzione 2021/1975 [2], l’Acheta Domesticus, con il nuovo Reg. (UE) 2023/5 [3] pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 3 gennaio 2023 e recentemente anche l’uso della farina di grilli ai sensi del Reg. (UE) di esecuzione 2023/5 del 3 gennaio 2023 in qualità di novel food. Il 6 gennaio 2023 la Commissione ha poi pubblicato in G.U. europea il Reg. (UE) di esecuzione 2023/58 [4] con il quale ha autorizzato la Insect NL B.V., in forza di una specifica autorizzazione rilasciata il 26 aprile dall’EFSA, a commercializzare dal 26 gennaio 2023, le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus ) congelate, in pasta essiccata e in polvere.

2. Insetti: un’antica conoscenza

L’entomofagia, in realtà esiste da sempre e con buone probabilità ha costituito un’importante fonte di sostentamento per i nostri antenati. Anche In Europa il consumo di insetti fa parte della dieta umana sin dall’antichità come testimoniato da storici greci e latini. Plinio il Vecchio nel 30 d.c., nella sua Naturalis Historiae [5], racconta di un piatto simile al cous cous con l’aggiunta di larve che venivano ingrassate precedentemente con farina e vino, per rendere il tutto più nutriente. Così anche Aristotele nella sua Historia Animalium “Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν” [6], consigliava il consumo di cicale, meglio se piene di uova, delle loro larve e cavallette.
I consumatori europei incuriositi e consapevoli della necessità di adottare una dieta sostenibile per il futuro continuano però a manifestare reazioni di paura e disgusto rispetto al consumo di insetti, un’ampia categoria dove si ricomprendono anche specie considerate comunemente nocive o associate a condizioni igieniche precarie, la c.d. Food Neophobia.  Nè giocano certamente a favore dell’accettazione, la scarsa letteratura sul punto e la cattiva comunicazione di questi alimenti. Un primo tentativo di propaganda fu fatto alla fine dell’800 dall’entomologo britannico Vincent M. Holt [7] autore di un piccolo opuscolo intitolato “Perché non mangiare gli insetti?”, nel quale si sosteneva già allora, che gli insetti potessero rappresentare una buona soluzione per fronteggiare la povertà. Ma i tempi non erano evidentemente maturi. Il primo network ufficiale di ricercatori che ha evidenziato l’importanza dell’entomofagia è nato solo nel 1988 (de Foliart 1999) [8] con l’obiettivo di diminuire il pregiudizio e favorire una maggiore familiarità della popolazione occidentale con questo argomento. Nel 2015 è nata la prima rivista scientifica del settore “The Journal of Insects as Food and Feed[9] e ad oggi, l’aumento della domanda a livello globale di fonti proteiche alternative ai tradizionali prodotti a base di carne, ha spinto molti ricercatori a studiare se e in che modo i consumatori sono disposti a provare e introdurre gli insetti interi o trasformati nella loro dieta.

3. Gli insect food “Made in the world”

L’entomofagia è una pratica oggi comune in molte regioni del mondo, ma pochissime sono le normative che regolano il consumo umano di insetti. Né compaiono nelle linee guida dietetiche di alcun paese, sebbene la food safety  o nel Codex Alimentarius [10], redatto dalla FAO nel 1963. In Africa 300 milioni di persone consumano abitualmente e tradizionalmente insetti. In Giappone il consumo di insetti si incrocia con la cultura tradizionale dei bachi da seta nelle campagne e in Messico sono parte integrante della cucina tradizionale. Negli Stati Uniti d’America, Canada, Nuova Zelanda e Australia gli insetti non sono considerati un Novel Food e dunque possono essere liberamente consumati, commercializzati e anche importati. Negli USA si consumano da anni e seguono gli standard richiesti dalla Food and Drug Administration [11] (FDA)- devono essere sottoposti a test batteriologici e microbiologici; devono essere muniti di certificati che attestano le buone pratiche di produzione e in etichetta devono includere il nome comune e quello scientifico per segnalare il potenziale rischio di reazioni allergiche. Un FOOD DEFECT LEVELS HANDBOOK [12] stabilisce livelli dettagliati di accettabilità della contaminazione dei singoli prodotti alimentari con presenza di vermi, tripidi, frammenti di insetti.
in Europa il consumo di insetti ha una geografia temporale. Il Belgio e l’Olanda sono stati tra i primi paesi europei a commercializzare e consumare insetti. la Danimarca ha stanziato dei fondi destinati alle imprese del settore. In Italia negli ultimi anni molti italiani cominciano ad essere più propensi agli insect-food, lo afferma un’indagine dell’Università di Bergamo condotta tra il 2021 e 2022, dopo l’entrata in vigore del Reg. (UE) 2283/2015 [13] che ha legittimato il consumo degli insetti come Novel Food. Ma il 54% degli italiani secondo un’altra indagine condotta dalla Coldiretti, considera ancora gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale e sarà una vera e propria sfida superare i pregiudizi degli italiani. Del resto, molte sono le criticità etiche e normative dei c.d. “Novel food”, per i quali resta il principio “de gustibus non disputandum est.

4. Case Law italiani

La prima Novel food regulation europea che ha aperto la strada alla commercializzazione e consumo di insetti, è datata 1997 con l’emanazione del Reg. CE 258/97 [14]. Una disciplina, che il legislatore europeo ha poi modificato nel tempo cercando di tenersi al passo con l’innovazione e gli sviluppi tecnologici in campo alimentare. Dopo il primo atto regolatorio europeo l’Italia ha mostrato una forte resistenza culturale, ancorandosi alla normativa nazionale contenuta nella L. 283/1962 [15] che all’art. 5 sanciva il “divieto di somministrare, impiegare, vendere, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di deterioramento o comunque nocive”. La mancanza di dati e ricerche scientifiche disponibili, necessarie per svolgere un’accurata gestione del rischio legato al consumo di insetti in Italia, ha necessariamente avuto una ripercussione negativa sulla legislazione alimentare, posta nell’impossibilità di produrre norme capaci di regolare in modo puntuale l’intera filiera degli insetti compresi la vendita ed il commercio. In questo quadro così complesso e articolato e soprattutto in mancanza di norme specifiche, nelle aule di giustizia, le abitudini e la cultura identitaria del cibo hanno assunto rilevanza giuridica. A mero titolo esemplificativo potremmo citare due sentenze, che ben possono mostrare l’evoluzione delle convinzioni alimentari attraverso il mutato orientamento giurisprudenziale che nel corso del tempo ha contribuito ad una graduale legittimazione giuridica de facto dei novel food. La prima emessa dal Tribunale di Roma XII sez. nel dicembre 2011 (Codacons c/o Caffè Mazzini) [16] e la seconda emessa dal Tribunale Monocratico di Padova il 17/1/2017 successivamente all’emanazione del nuovo Reg. (UE) 2283/2015.
In particolare, la storica sentenza emessa dal Tribunale Di Roma nel 2011 ha riconosciuto per la prima volta in assoluto il c.d. danno da “insetto nel piatto”. Il caso riguardava una donna che sorseggiando un cappuccino in un bar di Roma, estraeva dalla bocca un insetto, precisamente una blatta. Il Giudice, oltre a constatare la responsabilità della società convenuta per le pessime condizioni igienico-sanitarie dell’esercizio commerciale, tenne in conto il turbamento dell’attrice ed il suo timore per la propria incolumità fisica”. Inoltre, l’evento fu considerato “riconducibile ad un comportamento astrattamente qualificabile come reato e in quanto tale a un danno non patrimoniale equitativamente quantificabile in 1000 euro”, ponendo così al centro la personae il suo background etico-culturale più che il mancato rispetto delle norme sanitarie.
Di tutt’altro avviso è invece la sentenza emessa qualche anno più tardi dal Tribunale di Padova nel 2017 [17] alla luce anche della nuova normativa dei novel food contenuta nel Reg. (UE) 2283/2015. Il caso riguardava una società di ristorazione che forniva una mensa aziendale nella quale una donna si era ritrovata nel piatto una cavalletta. In questo caso il Giudice accolse la richiesta di assoluzione della società di ristorazione accogliendo quanto prospettato dalla difesa: “la cavalletta è un insetto sano servito in molte cucine del mondo, Europa compresa e pertanto, non costituisce motivo di allarme o pericolo per la salute”. Una sentenza rivoluzionaria, emessa non a caso da un Tribunale del Veneto, prima Regione italiana ad aver sponsorizzato la cucina a base di insetti. In via del tutto analogica possiamo dunque ritenere che l’entomofagia è espressione di una società sempre più multiculturale e sebbene rappresenti una questione giuridica recente sia per i giuristi europei che per quelli italiani, in futuro troverà anche nell’orientamento giurisprudenziale una sua dimensione anche rispetto agli aspetti etici e culturali del cibo. Del resto, anche l’analisi contemporanea della Costituzione Italiana offre numerosi spunti per enucleare “il diritto ad un’alimentazione sostenibile e sana” inteso come “diritto all’’autodeterminazione dei singoli” ex art.li 13 e 32 [18] (diritto di rifiutare qualunque nutrimento) 2, 19 e 21 [19](libertà di coscienza dell’individuo).

5. European Food-Insect regulation

Sin dal primo Reg. relativo ai novel food, il 258 entrato in vigore il 5 maggio 1997 numerosi sono stati i problemi giuridico-interpretativi. Gli insetti edibili, sebbene non espressamente richiamati venivano ricondotti all’art.1 paragrafo 2 lettera e del Reg.:” prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato”. Ma la norma faceva riferimento ai soli “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” e non all’animale intero o parti di esso. Questa mancanza di chiarezza comportò una disparità di regolamentazione per la commercializzazione e consumo degli insetti nei diversi paesi della Comunità europea. Alcuni stati come Austria e Danimarca adottarono un’interpretazione letterale del dettato normativo e ritennero di escludere dalla definizione di cui all’art. 1 “gli animali interi”; altri invece, come Belgio e Paesi Bassi, partendo dalla locuzione “isolato a partire da”, operarono un’interpretazione estensiva della norma, permettendo già con il Reg. 258 la commercializzazione ed il consumo di insetti. Solo nel 2014, l’Autorità Belga per la sicurezza alimentare (Belgium’s Federal Agency for the Safety of the food Chain) elaborò un parere sui rischi derivanti dal consumo degli insetti pur evidenziandone il grande potenziale come fonte alternativa di proteine.Portogallo, Francia e Italia optarono per un’interpretazione analogica della norma, partendo dall’inciso “costituiti, isolati e ottenuti”, e fecero ricadere nella categoria dei novel food non solo gli ingredienti e i prodotti alimentari isolati a partire da animali, ma anche gli animali interi e le parti di essi, prevedendo per tutti la preventiva autorizzazione al commercio secondo la complessa procedura ordinaria di autorizzazione prevista dallo stesso Reg. (UE) 258/1997.
Per porre rimedio ai dubbi interpretativi, il legislatore europeo ha emanato il nuovo Reg. (UE) 2283/2015 [20] entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, fornendo all’art. 3, paragrafo 2, numero 5 una più precisa definizione di novel Food: “sono novel Food gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione”. Gli insetti edibili sono così stati espressamente inclusi nella categoria dei novel food “compresi gli animali interi e parti di essi” e approvati secondo la nuova procedura autorizzativa prevista dallo stesso Reg. (UE) 2283/2015 sono iscritti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito con Reg. di esecuzione (UE) 2470/2017 e possono essere allevati, commercializzati e consumati sull’intero territorio della Comunità.
Per l’etichettatura dei cibi contenenti insetti la Commissione europea ha chiarito che devono rispettare tutte le prescrizioni. di legge contenute nei Reg. (UE) 1169/2011 [21] e 1924/2006 [22] (Nutrition and Health Claims Regulation), specificando che sulla confezione va indicato “il nome scientifico dell’animale seguito dal nome comune tra parentesi”. Le informazioni obbligatorie devono essere apposte in maniera visibile e possibilmente devono essere indelebili. Le linee guida sull’etichettatura di prodotti alimentari [23] a base di insetti sono pubblicate sulla piattaforma IPIFF, International Platform of insects as Food and Feed. Il documento guida chiarisce l’interpretazione e applicazione della normativa sull’informazione dei consumatori per quanto riguarda i prodotti a base di insetti. La provenienza degli alimenti e gli allergeni sono considerati un punto focale dell’etichettatura di questi prodotti. A riguardo, all’alba del nuovo Reg. di esecuzione UE 5/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 3 gennaio 2023, che ha autorizzato l’immissione sul mercato della Acheta Domesticus, il Governo italiano ha assunto ancora una volta una posizione di protezione rispetto alla vendita degli insect food, emanando lo scorso 23 marzo 2023 quattro D.L. interministeriali [24] che hanno coinvolto il Ministero della Salute e quello dell’Agricoltura e Sovranità alimentare e quello delle Imprese e del Made in Italy. I provvedimenti, arrivati dopo quelli varati in Ungheria e Romania, contengono specifiche indicazioni da riportare in etichetta per tutti i prodotti ottenuti tramite l’utilizzo degli insetti e autorizzati alla commercializzazione sul mercato unionale. In particolare, prevedono un’etichettatura precisa sulla provenienza del prodotto, sui quantitativi di farine d’insetti presenti e sugli allergeni oltre che una scaffalatura apposita segnalata con appositi cartelli come avviene già per gli alimenti biologici o senza glutine.

5. Conclusioni

L’introduzione degli insetti all’interno della Dieta Mediterranea sembra oramai inevitabile. Sebbene per molti sia ancora un tabù alimentare gli insetti sono fonte di proteine, minerali e vitamine per miliardi di persone nel mondo. Sono quindi necessarie campagne mirate di comunicazione che permettano ai consumatori europei di comprenderne l’opportunità in tema di food security. Ciascuno Stato deve impegnarsi a fornire tutti gli strumenti necessari per la food safety. L’applicazione di norme che siano adeguate ai progressi tecnologici e ai nuovi mercati alimentari può giocare un ruolo fondamentale per la tutela e la salvaguardia del Pianeta a beneficio delle generazioni.

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Note

  1. [1]

    Reg. (UE) 2022/169-Regolamento di esecuzione della Commissione dell’8 febbraio 2022 “che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio Molitor) congelata, essiccata, e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE)2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

  2. [2]

    Reg. (UE) 2021/1975-Regolmento di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2021 “che autorizza l’immissione sul mercato della Locusta Migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2383 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2470.

  3. [3]

    Reg. (UE) 2023/5- Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 gennaio 2023 2che autorizza l’immissione sul mercato, della polvere parzialmente sgrassata di Acheta Domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)

  4. [4]

    Reg. 2023/58-Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperino (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate, e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (testo rilevante ai fini del SEE).

  5. [5]

    “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio (23 d.c.-25 agosto 79 d.c.).

  6. [6]

    “Historia Animalium “Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν” Aristotele (384-322 a.c.).

  7. [7]

    “Perché non mangiare gli insetti? Vincent M.Holt 1800 “Nell’accingermi a questo lavoro sono ben consapevole di lottare contro un secolare pregiudizio”

  8. [8]

    “L’uso umano degli insetti” Gene R. De Foliart 1997.

  9. [9]

    “The Journal of Insects as Food and feed”- “Fermed cricket (Acheta domesticus, Gryllus assimilis, and Gryllodes sigillatus; Orthoptera welfare considerations: recomandations for imptoving global practice” E.Rowe, K.Y. Robles Lòpez, K.M.Robinsons, K.M. Baudier and M. Barret; 5 marzo 2024

  10. [10]

    “Codex Alimentarius” Codice di Pratiche alimentari internazionali raccomandate sulla base dei principi generali d’igiene e sicurezza degli alimenti- 1963- Commissione del Codice Alimentare (CCA) istituita dalla FAO e dall’OMS con lo scopo di proteggere la salute dei consumatori.

  11. [11]

    Food and Drug Adminitration , Agenzia per gli alimenti e i medicinali (FDA)- Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America

  12. [12]

    Food Defect Levels Handbook” Titolo 21 Codice dei regolamenti federali, Parte 110.110-limiti massimi di difetti naturali o inevitabili negli alimenti per uso umano che non presentano rischi per la salute umana.

  13. [13]

    Reg. 2283/2015-Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2015 “relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del consiglio e abroga il regolamento (CE) 258797del Parlamento europeo e del consiglio e il Reg. (CE) 1852/2001 della commissione.

  14. [14]

    Reg. (CE) 258/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.eg. (CE) del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997.

  15. [15]

    L. 283/1962 in Gazzetta Ufficiale 4 giugno n. 139-Modifica degli art.li 242,243,247,250, e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

  16. [16]

    [1] Tribunale civile di Roma XII sez. sentenza dicembre 2011- “”la documentazione prodotta in atti costituisce prova delle pessime condizioni igienico-sanitarie dell’esercizio commerciale e della conseguente responsabilità della società convenuta per l’inconveniente subito dall’attrice”…”l’evento ha generato nell’attrice un turbamento ed un timore per la consumazione di pasti e bevande”…”tale evento è riconducibile ad un comportamento astrattamente qualificabile come reato-aggiunge-possa aver determinato nell’attrice un danno non patrimoniale equitativamente quantificabile in 1000 €

  17. [17]

  18. [18]

    Art.li 13 e 32 della Costituzione- Diritto assoluto di autodeterminazione- Diritto di scegliere liberamente in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute e di vita. Corte di Cass. n. 2847/2010 “esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi”; Corte di Cass. n. 21748/2007” è improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni”.

  19. [19]

    Art.li 2,19 e 21 della Costituzione-Libertà di coscienza dell’individuo- Corte di Cass. n.7893/2020 “la libertà religiosa può estendersi fin dove finisce la fede religiosa” (Libertà di manifestazione del proprio credo religioso negativo tra tutela delle minoranze e obblighi motivazionali).

  20. [20]

    Nel “Considerando 8” si legge “dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti nel 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti”

  21. [21]

    [1] Reg. UE 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 194/2006 e (CE) n. 1995/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del parlamento europeo e del Consigli, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004dell Commissione.

  22. [22]

    Reg. (UE) 1924/2006 del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

  23. [23]

    The provision of food information to consumers-Edible insect-based products” IPIFF-Food labelling requirements applied to insect-based products- Art. 7 of the regulation requires that the information provided by FBO does not mislead the consumer. Any elements of information can potentially be misleading, therefore all components of the labelling must scrutinized, including elements relating to: – the general characteristics of the food product; -the effects or properties attributed to the food product; -The FIC Regulation specifically identifies certain information practices as misleading including suggestions: -that the food product possesses special characteristics (e.g. compositional, nutritional, origin) while all similar food products possess those characteristics; -that the food product contains a particular ingredient, where that ingredient has in fact be substituted with a different component or ingredient (e.g. product that looks like cheese where the fat of milk origin has been replaced by fat of vegetable origin).

  24. [24]

    c.d. “Decreti Insetti”, datati 6 aprile 2023 e relativi all’etichettatura e modalità di vendita delle farine d’insetti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2024. Firmati dai Ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese, del Made in Italy e della Salute hanno introdotto regole molto più stringenti rispetto a quelle previste dai regolamenti comunitari e sanzioni per i trasgressori. “I prodotti contenenti queste tipologie di insetti devono riportare specifiche indicazioni in etichetta-tipologia di insetto e forme utilizzata, luogo di provenienza, informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche- e devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

April 5, 2024 at 08:45AM

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