Materie prime critiche: le misure governative di sostenibilità – Ambiente Sicurezza Web
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Nel decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 misure su riciclaggio e gestione rifiuti
Materie prime critiche: misure di sostenibilità per l’approvvigionamento sono state dettate con il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024, n. 147.
Tra le misure:
- il punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche;
- norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi;
- disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche.
Di seguito il testo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84.
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse
strategico. (24G00102)
(Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024, n.147)
Vigente al: 26-6-2024
Capo I
Progetti strategici e comitato nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Obiettivi generali e principi
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina
organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti
finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per
l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, in ragione
del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle
transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza
economica e dell’autonomia strategica.
2. In ragione del preminente interesse nazionale
nell’approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di
cui al comma 1 e considerata la necessita’ di garantire sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente
decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e
efficace realizzazione dei progetti di cui all’articolo 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Art. 2
Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici
1. Quando e’ presentata presso la Commissione europea una domanda
di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di
estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime
strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui
all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali
motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto
da parte della Commissione europea.
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del
CITE e’ adottata sentita la Regione interessata.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui
sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i
progetti di cui al comma 1 assumono la qualita’ di progetti di
pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari
alla loro realizzazione sono di pubblica utilita’, indifferibili ed
urgenti.
Art. 3
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio
dei titoli abilitativi all’estrazione di materie prime critiche
strategiche
1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di
progetti strategici di estrazione di materie prime critiche
strategiche e’ istituito un punto unico di contatto presso la
direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica.
2. L’istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo
all’estrazione di materie prime critiche strategiche e’ presentata al
punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla
data di ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto trasmette
la stessa al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il
punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti,
verifica la completezza dell’istanza medesima o assegna al proponente
un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali
integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici
giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di
contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la
facolta’ di richiedere integrazioni al proponente ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE)
2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile
2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici
giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza
prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che
non supera i diciotto mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi
dell’articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima
del predetto riconoscimento, e per l’estensione dei progetti
strategici esistenti che hanno gia’ ottenuto i titoli abilitativi, il
termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non
supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se
non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei
mesi, in ragione della natura, complessita’, ubicazione o portata del
progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere
favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di
coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di
cui all’articolo 2, sull’ampliamento o riduzione volontaria dell’area
concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di
trasferimento della concessione, nonche’ sulla domanda di variazione
dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono
dimezzati e comunque non superano i dieci mesi.
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il
deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la
produzione e la trasmissione dell’energia e comunque per la
coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono
considerate di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti. La
concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo
preordinato all’esproprio in variante agli strumenti di
programmazione generale urbanistica ai sensi dell’articolo 10 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di
estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto
dell’aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell’articolo 10 e
a condizione che siano valutati gli effetti dell’estrazione mineraria
sull’ambiente marino, sulla biodiversita’, sulla sicurezza della
navigazione e sulle attivita’ umane insistenti sui fondali medesimi.
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attivita’ estrattive,
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Sono altresi’ fatte salve, in materia di estrazione, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 382.
Art. 4
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio
di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di
progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio,
ai sensi dell’articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE)
2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile
2024, delle materie prime critiche strategiche, e’ istituito un punto
unico di contatto presso la direzione generale competente del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
2. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al riciclaggio di
materie prime critiche strategiche e’ presentata al punto unico di
contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell’istanza, il punto unico di contatto trasmette la
stessa al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il
punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti,
verifica la completezza dell’istanza medesima o assegna al proponente
un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali
integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici
giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di
contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la
facolta’ di richiedere integrazioni al proponente ai sensi
dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE)
2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici
giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza
prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che
non supera i dieci mesi.
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi
dell’articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima
del predetto riconoscimento, e per l’estensione dei progetti
strategici esistenti gia’ autorizzati, il termine di durata massima
del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se
non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre
mesi, in ragione della natura, complessita’, ubicazione o portata del
progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere
favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, le disposizioni
del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto
strategico e’ ricompresa oltre all’attivita’ di estrazione o
riciclaggio, anche quella della trasformazione.
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo e all’articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale
di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unita’ ulteriori.
Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle
facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio
delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la
trasformazione di materie prime critiche strategiche
1. L’Unita’ di missione attrazione e sblocco investimenti di cui
all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e’ individuata
quale punto unico di contatto per i progetti strategici di
trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L’istanza
per l’autorizzazione e’ presentata al punto di contatto unico, che,
ricevuta l’istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo
abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato
tecnico di cui all’articolo 6 e alla competente direzione generale
del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L’autorizzazione unica e’ rilasciata dalla competente direzione
generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un
termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi
necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati
nell’ambito di un procedimento unico. Nell’autorizzazione unica
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso,
intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla
vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la
realizzazione del progetto e alle attivita’ da intraprendere.
L’autorizzazione e’ rilasciata in esito ad apposita conferenza di
servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono
convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle
per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, della salute e della pubblica incolumita’ dei cittadini.
Si applica l’articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136.
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici,
per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto
riconoscimento, e per l’ampliamento dei progetti strategici esistenti
che hanno gia’ ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al
comma 2 e’ ridotto a otto mesi.
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non e’ prorogabile se non
per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi,
in ragione della natura, complessita’, ubicazione o portata del
progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere
favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’amministrazione
interessata provvede alle attivita’ previste dal medesimo articolo
mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e’
istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e
strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di
approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle
esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di
prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento
di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali
scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello
aggregato e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni,
all’approvazione del CITE, integrato ai sensi dell’articolo 2, comma
1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono
indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di
finanziamento disponibili, nonche’ gli obiettivi attesi anche alla
luce delle funzioni di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il
Comitato tecnico:
a) puo’ chiedere informazioni alle autorita’ nazionali, regionali
e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito
all’inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo
sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e puo’
promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
confronti delle suddette autorita’;
b) monitora l’andamento del Programma nazionale di esplorazione
di cui all’articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione
europea;
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilita’, di cui
all’articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di
approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a
sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilita’ e
resilienza di cui all’articolo 11, comma 1, l’istituzione di
eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
e) propone al CITE l’elaborazione di una lista nazionale di
materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei
risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del
fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito
dell’aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave
perturbazione dell’approvvigionamento di materie prime critiche e
strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del
tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e
inaspettata della disponibilita’ di una materia prima, o a seguito
dell’aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche,
o l’aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la
normale volatilita’ del prezzo di mercato.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i
promotori dei progetti durante le attivita’ riguardanti tutte le
diverse fasi della catena del valore, ossia, l’estrazione, la
trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico e’ composto da due rappresentanti ciascuno
del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello
dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri
che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui
all’articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 aprile 2024. Fanno, altresi’, parte del
Comitato tecnico un rappresentante dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei
soggetti gestori del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del
made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui
uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, e’
presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle
imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo.
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono
svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del
made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine,
il Ministero delle imprese e del made in Italy e’ autorizzato ad
indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle
ordinarie facolta’ assunzionali e nell’ambito della vigente dotazione
organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, un contingente di dieci unita’ di personale da
inquadrare nell’Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della
conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo’ avvalersi di un
contingente massimo di dieci unita’ di personale dell’area dei
funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata una spesa di
personale pari a euro 207.549 per l’anno 2024 e pari a euro 498.116
annui a decorrere dall’anno 2025 e di euro 6.417 per l’anno 2024 ed
euro 15.400 annui a decorrere dall’anno 2025 per l’erogazione dei
buoni pasto.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l’anno
2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall’anno 2025 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche
Art. 7
Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime
critiche
1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche
e’ esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi
sull’ambiente e, pertanto, non e’ richiesta la procedura di verifica
di assoggettabilita’ di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ne’ la valutazione di incidenza nei casi in cui
la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e’ effettuata con le
seguenti modalita’:
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di
rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso
la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati
per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro
relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di
analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d’acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
2. Il permesso di ricerca e’ comunicato al punto di contatto di cui
all’articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato
tecnico di cui all’articolo 6. L’attivita’ di ricerca non puo’ essere
iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la
Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di
competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui
progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti
ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarita’ e inosservanza
relative alla modalita’ di cui al comma 1, i predetti enti dispongono
l’interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero
delle imprese e del made in Italy l’adozione del relativo
provvedimento.
3. Gli oneri connessi alle attivita’ di verifica e di controllo di
cui al comma 2 da parte dell’ISPRA sono a carico del ricercatore
sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce anche le
modalita’ di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai
controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti
minerari
1. Fermo restando l’obbligo di versamento dei canoni demaniali alle
regioni ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a
progetti strategici rilasciate ai sensi dell’articolo 3, il titolare
della concessione corrisponde annualmente il valore di un’aliquota
del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il
7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato,
ai sensi del comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 4 della
legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella
filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite
l’entita’ della aliquota di cui al comma 1, le modalita’ di calcolo
della stessa, le modalita’ di assegnazione allo Stato per i progetti
a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo
periodo e le modalita’ di riparto degli introiti di cui al comma 1
tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste
per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme
assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle
comunita’ e dei territori locali, nonche’ le eventuali esenzioni
riconoscibili nei primi cinque anni dall’avvio del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
concessioni gia’ rilasciate al momento della data di entrata in
vigore del presente decreto, ne’ ai rinnovi di dette concessioni ove
previste dall’originario titolo. Resta fermo l’obbligo di munirsi,
laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi
dell’articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni
per l’occupazione di aree del demanio marittimo e del mare
territoriale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 104, comma 1,
lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9
Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
1. Considerata la significativa quantita’ di rifiuti di estrazione
in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini
di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal
regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il
recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti
di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all’articolo
20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in
quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il
recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti
estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell’ambito di una
concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, puo’ attuarsi all’interno del relativo programma dei
lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche
tenendo conto dell’articolo 24 del medesimo regio decreto.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera d)» sono
aggiunte le seguenti: «e d-bis)»;
b) all’articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera d), e’ inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione,
di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attivita’ minerarie
chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate
da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di
estrazione di precedenti attivita’ estrattive di cui alla lettera
d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di
elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla
lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero
degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
c) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di
estrazione storici). – 1. L’estrazione di sostanze minerali nelle
strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate,
per le quali non e’ piu’ vigente il titolo minerario, puo’ essere
concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte dell’aspirante
concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime
dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve
dimostrare la sostenibilita’ economica ed ambientale dell’intero
ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di
lavorazione.
2. Nei siti contaminati gia’ oggetto di procedimento di
bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il Piano e’ valutato coerentemente con le azioni previste dal
progetto di bonifica.
3. In caso di strutture di deposito censite dall’autorita’
competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli
interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione nelle matrici
ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente
utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un
adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente,
nonche’ le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla
specificita’ delle lavorazioni di recupero previste.
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti
chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite
nell’inventario nazionale, ai sensi dell’articolo 20, il Piano deve
aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e
ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di
poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei
lavoratori e per l’ambiente.».
Art. 10
Programma nazionale di esplorazione
1. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale –
Servizio geologico d’Italia elabora il Programma nazionale di
esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il
Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma e’
sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l’indicazione di
milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca
dell’affidamento e del finanziamento e individua anche le relative
modalita’ di revoca. In caso di revoca, l’elaborazione del Programma
nazionale di esplorazione e’ oggetto di gara.
3. Il Programma include:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione
chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione
generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione
l’ISPRA- Servizio Geologico d’Italia puo’ avvalersi, ove necessario,
di competenze esterne, nell’ambito dei finanziamenti previsti al
comma 9.
5. Le attivita’ di indagine e di esplorazione necessarie alla
elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive
secondo i piu’ moderni e sostenibili standard di esplorazione e
ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il
Programma e’ pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero
delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica.
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del
Programma nazionale di esplorazione e’ pubblicata sul sito internet
di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative
alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte
attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente
accessibili. Le informazioni piu’ dettagliate, compresi i dati
geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e
la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su
richiesta dei singoli interessati.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini
geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia
scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni
non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di
materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria
di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2024 e di 3
milioni di euro per l’anno 2025, alla cui copertura si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 17, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 11
Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore
strategiche
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al
monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione
del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e a supporto dell’attivita’
ivi prevista, e’ istituito presso il Ministero delle imprese e del
made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del
valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che
le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro,
le eventuali esenzioni, nonche’ la tempistica e ogni altra modalita’
necessaria a garantire l’operativita’ del Registro. Al Registro sono
trasmessi, altresi’, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati
relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche
strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalita’ e le
tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono
individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui
all’articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che operano sul territorio
nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare
batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilita’ elettrica,
componenti e apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo
dell’idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche,
componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia
rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore,
componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo
stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e
apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e
apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi,
satelliti o semiconduttori. Il decreto e’ pubblicato sul sito
internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in
Italy. Il decreto e’ aggiornato annualmente.
4. Per l’istituzione e l’implementazione del Registro, anche
tramite interoperabilita’ con altre banche dati, e’ autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 200.000 euro a
decorrere dall’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 12
Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento
o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici,
si applica l’articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
Capo III
Promozione degli investimenti
Art. 13
Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attivita’
di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il
rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all’articolo 4
della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «attivita’ di» sono inserite le
seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all’entrata del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono
soppresse e dopo le parole: «disponibilita’ complessive dello stesso»
sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di
sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese
target, effettuati con le risorse del Fondo»;
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono
sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole:
«la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti:
«complessivi».
2. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 8-sexies, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«8-septies. La societa’ di gestione del risparmio di cui al comma
1 puo’ costituire fondi per i fini e le funzioni dell’articolo 4
della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell’operativita’
immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da
concessione, strumentali all’operativita’ delle societa’ delle
filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle societa’ di cui alla
lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset
immobiliari strumentali».
Art. 14
Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami
ferrosi e di altre materie prime critiche
1. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «I rottami ferrosi» sono inserite
le seguenti: «ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata
di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune,»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e’ istituito il Tavolo permanente per il
monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime
critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di
salvaguardia compatibili con l’ordinamento europeo e internazionale.
Il Tavolo permanente e’ composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle
imprese e del made in Italy, dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche’ delle
associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle
riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri,
aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste
all’ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la
partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis
non da’ luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o
emolumenti comunque denominati.».
Art. 15
Misure di coordinamento
1. All’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione»
sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare
l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione
delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla
richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai
sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 aprile 2024, dello status di progetto strategico
relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie
prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».
Art. 16
Modifiche all’articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136
1. All’articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per l’anno 2023», sono sostituite dalle
seguenti «per l’anno 2024»;
b) e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. Alle societa’ di
rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del
comma 1 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, non si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 e dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.».
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
June 26, 2024 at 10:14AM